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SUBAPPALTO
I subappaltatori devono possedere i requisiti in rapporto alla categoria e classifica dei lavori che assumono e possono essere anche associazioni temporanee di imprese, purché costituite anteriormente al momento in cui si formula la domanda di autorizzazione al subappalto.
REQUISITI IMPRESA MANDATARIA
L’espressione ” l’impresa mandataria in ogni caso possiede requisiti in misura maggioritaria” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, deve essere interpretata con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione all’appalto.
Infatti, non è consentito che la partecipazione coperta dalle mandanti nel caso di associazione temporanea sia costituita da una quota di una mandante che abbia un importo superiore a quella della capo gruppo.
IMPRESE RIUNITE IN ASSOCIAZIONE
Ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.P.R. 554/1999 le amministrazioni appaltanti nel caso di A.T.I. devono controllare che tutte le associate partecipino all’esecuzione dei lavori e che vi sia esatta rispondenza tra la quota di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di lavori eseguiti.
RISARCIMENTO DANNI
E’ ammissibile risarcimento del danno da perdita di chance in caso di illegittima aggiudicazione di un appalto.
Il danno da risarcire deve essere quantificato in una somma da liquidarsi in via equitativa, che tenga conto delle spese sopportate dal danneggiato e delle probabilità di questo di aggiudicarsi la gara. ( Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 1 del 9 Gennaio 2001)
NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE DI MORA
Il Ministro dei Lavori Pubblici con Decreto datato 3 aprile 2001 ha aumentato la misura del tasso di mora che l’Ente Appaltante deve corrispondere all’esecutore dei lavori in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento portandola dal 6,25% all’8%.
MODIFICA A.T.I.
E’ ammissibile la modifica della composizione soggettiva di un raggruppamento di imprese nel periodo intercorrente tra la prequalificazione e la presentazione dell’offerta, semprechè tale modifica non incida in modo negativo sulla qualificazione del soggetto invitato alla gara.
(Il Consiglio di Stato, Sez.V, 18 aprile 2001 n. 2335).
TERMINE DI CONSEGNA E PENALE
Qualora in un contratto di appalto vengono pattuiti un termine di consegna ed una penale a carico dell’appaltatore per il ritardo, tali convenzioni devono intendersi superate se nel corso dell’esecuzione delle opere, il committente abbia richiesto ed ottenuto importanti e notevoli variazioni dell’iniziale progetto.
(Cassazione Civile Sez. II sentenza 28 maggio 2001 n. 7242)
TERMINE PREVISTO DALL’ART. 10 LEGGE 109/94 COMMA 1 QUATER
Il carattere perentorio del termine di 10 giorni per l’invio della documentazione previsto dall’articolo di cui in oggetto, non impedisce che il sub procedimento di verifica dei requisiti di ordine speciale debba necessariamente concludersi in 10 giorni, ben potendo la stazione appaltante chiedere chiarimenti dando all’interessati il tempo sufficiente per adempiere all’ulteriori incombenze.
(TAR Campania Sez. I n. 1011 del 5 marzo 2001)
INTERESSE A RICORRERE
In sede di gara d’appalto l’esclusione di impresa partecipante costituisce lesione del suo interesse a vedere valutata la propria offerta e, pertanto, l’interesse a ricorrere è configurabile ex se e non necessita di alcuna ulteriore dimostrazione.
(Consiglio di Stato Sez. V n. 1234 del 3 Marzo 2001).
POLIZZA DEL PROGETTISTA ESTERNO
Ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre non una polizza assicurativa ma bensì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
La polizza deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori ed ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
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